Chianti Classico DOCG
Shaded: the delimited Chianti Classico production zone within Toscana.
- DOCG since
- 1984
- Communes
- 8
- Wines
- 6
- Grapes
- 1
- Crus (MGA)
- 11
The wines 6
Across every typology: max yield 7.5 t/ha · min natural alcohol 11.5%.
Production zone8 communes · Siena
Entirely within the zone 4
Partly within the zone 4
Art. 3: la zona legale vera e propria e' definita da una linea di confine puntuale (un lungo elenco di torrenti, mulattiere, quote altimetriche e confini amministrativi comunali attraversati in sequenza), non da un semplice elenco di comuni - la delimitazione risale al decreto interministeriale 31.07.1932 (la primissima zona di produzione vinicola delimitata per legge in Italia, gia' anticipata da un bando del Granduca Cosimo III de' Medici nel 1716), confermata dall'art. 5 del DPR 930/1963, dall'art. 3 del DPR 9.08.1967, dall'art. 3 del DPR 2.07.1984, dall'art. 5 della L. 164/1992 e dall'art. 6 del D.Lgs 61/2010. L'elenco comuni sopra (4 interi + 4 parziali) e' quello dato dall'art. 9 (legame con l'ambiente, sezione descrittiva) insieme alle superfici esatte: 71.800 ettari totali, di cui 41.400 ha in provincia di Siena e 30.400 ha in provincia di Firenze - la provincia di Siena e' quindi la maggioritaria, coerente con la scelta di 'province':'Siena'. Zona di produzione condivisa con l'antica denominazione 'Chianti' (da cui la Chianti Classico si e' resa autonoma nel 1996): art. 4.5 vieta espressamente l'iscrizione allo schedario Chianti DOCG o Chianti Superiore DOCG per i vigneti gia' iscritti a Chianti Classico.
GrapesSangiovese
- Sangiovese80%minimo (fino al 100%) per le tipologie Chianti Classico e Chianti Classico Riserva (art. 2.1). Per la menzione Gran Selezione il minimo sale a 90% (fino al 100%) - vedi grapes_note.
Art. 2.1: Chianti Classico e Chianti Classico Riserva - Sangiovese dall'80% al 100%; possono concorrere uve a bacca rossa di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana (Registro Nazionale, D.M. 7 maggio 2004), elencati nell'Allegato 1 (49 vitigni complementari: Abrusco, Aleatico, Alicante, Alicante Bouschet, Ancellotta, Barbera, Barsaglina, Bonamico, Bracciola Nera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese, Caloria, Canaiolo Nero, Canina Nera, Carignano, Carmenere, Cesanese d'Affile, Ciliegiolo, Colombana Nera, Colorino, Foglia Tonda, Gamay, Groppello di S. Stefano, Groppello Gentile, Lambrusco Maestri, Malbech, Malvasia, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce, Mammolo, Mazzese, Merlot, Mondeuse, Montepulciano, Petit Verdot, Pinot Nero, Pollera Nera, Prugnolo Gentile, Pugnitello, Rebo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Sagrantino, Sanforte, Schiava Gentile, Syrah, Tempranillo, Teroldego, Vermentino Nero), fino ad un massimo del 20% della superficie iscritta. Art. 2.2-2.3 (in vigore dal DM 22.06.2023, GU 152 del 01.07.2023): per la menzione Gran Selezione, Sangiovese dal 90% al 100%, con al massimo l'10% (insieme o disgiuntamente) da una lista ristretta di 8 vitigni: Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte. Questa regola piu' stringente per la Gran Selezione entra in vigore dalla 5a vendemmia successiva all'approvazione della modifica (cioe' da metà 2023 + 5 vendemmie); fino a tale data restano idonei alla Gran Selezione anche i vigneti conformi alla regola base (80-100% Sangiovese, fino al 20% complementari dall'elenco piu' ampio dell'Allegato 1).
Viticultureup to 700 m
Crus & geographic mentions11 registered
The disciplinare lists 11 MGA. Individual cru areas are defined cadastrally and are not specified in the disciplinare.