Carmignano DOCG
Shaded: the delimited Carmignano production zone within Toscana.
- DOCG since
- 1990
- Communes
- 2
- Wines
- 3
- Grapes
- 7
The wines 3
Across every typology: max yield 8 t/ha · min alcohol 12.5% · min natural alcohol 12%.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone2 communes · Prato
Entirely within the zone 2
Art. 3.1: le uve devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Zona storica: bando del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici del 1716, che fissò insieme i confini di Chianti, Carmignano, Pomino e Val d'Arno di Sopra (art. 9) - lo stesso editto richiamato anche dal disciplinare del Chianti (art. 9).
GrapesSangiovese · Canaiolo Nero · Cabernet Franc …
- Sangiovese50%minimo (art. 2.1); saldo con Canaiolo Nero, Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon obbligatori in quota e vitigni facoltativi - vedi grapes_note
- Canaiolo Nero20%massimo (art. 2.1)
- Cabernet Francdal 10 al 20% del totale, da solo o congiuntamente con Cabernet Sauvignon (art. 2.1)
- Cabernet Sauvignondal 10 al 20% del totale, da solo o congiuntamente con Cabernet Franc (art. 2.1)
- Trebbiano Toscano10%massimo, da solo o congiuntamente con Canaiolo Bianco e Malvasia del Chianti (= Malvasia Bianca Lunga, art. 2.1)
- Canaiolo Bianco10%massimo, da solo o congiuntamente con Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti (= Malvasia Bianca Lunga, art. 2.1)
- Malvasia Bianca Lunga10%massimo, da solo o congiuntamente con Trebbiano Toscano e Canaiolo Bianco (art. 2.1). Il disciplinare la nomina col nome storico locale 'Malvasia del Chianti' - nome canonico riportato qui secondo il Registro Nazionale delle Varietà di Vite (Masaf, scheda 132), la cui stessa voce Sinonimi equipara esplicitamente 'Malvasia del Chianti' a questa varietà; confermato anche da Wikipedia (che cita Carmignano DOCG per nome) e dal Consorzio Vini Maremma - stesso trattamento già riservato al caso Sangiovese/localmente Brunello.
Art. 2.1: composizione ampelografica codificata - Sangiovese minimo 50%; Canaiolo Nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%; Trebbiano Toscano, Canaiolo Bianco e Malvasia del Chianti (= Malvasia Bianca Lunga, nome canonico secondo il Registro Nazionale delle Varietà di Vite, scheda 132), da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%. Possono inoltre concorrere uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 10% del totale. Art. 2.2, Allegato 1: 46 vitigni complementari elencati (Abrusco, Aleatico, Alicante, Alicante Bouschet, Ancellotta, Barbera, Barsaglina, Bonamico, Bracciola Nera, Calabrese, Caloria, Canina Nera, Carignano, Carmenere, Cesanese d'Affile, Ciliegiolo, Colombana Nera, Colorino, Foglia Tonda, Gamay, Groppello di Santo Stefano, Groppello Gentile, Lambrusco Maestri, Malbech, Malvasia, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce, Mammolo, Mazzese, Merlot, Mondeuse, Montepulciano, Petit Verdot, Pinot Nero, Pollera Nera, Prugnolo Gentile, Pugnitello, Rebo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Sagrantino, Sanforte, Schiava Gentile, Syrah, Tempranillo, Teroldego, Vermentino Nero), iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite (D.M. 7 maggio 2004). Uno dei primi disciplinari italiani a codificare un blend Sangiovese-Cabernet (uvaggio storicamente fatto risalire alla Francesca Medici/Caterina de' Medici, XVI-XVIII secolo).
Viticultureup to 400 m
Art. 4.5: nelle annate favorevoli la produzione può eccedere il limite di 8 t/ha fino ad un massimo del 20% (fermo restando il limite di resa uva-vino), pena la decadenza del diritto alla DOCG per tutto il prodotto oltre tale soglia. Art. 4.6: per le viti in coltura promiscua, produzione non superiore a 3 kg/ceppo con la medesima tolleranza del 20%.