Barco Reale di Carmignano DOC
Shaded: the delimited Barco Reale di Carmignano production zone within Toscana.
- DOC since
- 1975
- Communes
- 2
- Wines
- 2
- Grapes
- 7
The wines 2
Across every typology: max yield 10 t/ha · min alcohol 11% · min natural alcohol 10%.
Barco Reale di Carmignano
- Color
- rubino vivace, brillante
- Aroma
- vinoso con profumo intenso, fruttato
- Taste
- asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico
- Min dry extract
- 20 g/l
Rosato
- Color
- rosato piu' o meno carico, a volte con riflessi rubino
- Aroma
- fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico
- Taste
- asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico
- Min dry extract
- 16 g/l
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone2 communes · Prato
Entirely within the zone 2
Art. 3.1: intero territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in provincia di Prato - testualmente identica alla zona della DOCG 'Carmignano' (stesso Art. 3.1, stessi due comuni; v. carmignano.json). Confermato anche dalla geometria: lo shapefile Regione Toscana GEOscopio assegna a 'BARCO REALE DI CARMIGNANO' e 'CARMIGNANO' vertici e bounding box byte-identici (stesso poligono, stessa fonte). Non e' un'ipotesi per somiglianza del nome: la coincidenza e' verificata sia sul testo del disciplinare sia sulla geometria dello shapefile ufficiale.
GrapesSangiovese · Canaiolo Nero · Cabernet Franc …
- SangioveseMinimo 50%, comune ad entrambe le tipologie 'Barco Reale di Carmignano' e 'Barco Reale di Carmignano' Rosato (Art. 2.1).
- Canaiolo Nero20%Massimo (Art. 2.1).
- Cabernet FrancDal 10 al 20% del totale, da solo o congiuntamente con Cabernet Sauvignon (Art. 2.1).
- Cabernet SauvignonDal 10 al 20% del totale, da solo o congiuntamente con Cabernet Franc (Art. 2.1).
- Trebbiano Toscano10%Massimo, da solo o congiuntamente con Canaiolo Bianco e Malvasia (Art. 2.1).
- Canaiolo Bianco10%Massimo, da solo o congiuntamente con Trebbiano Toscano e Malvasia (Art. 2.1).
- Malvasia10%Massimo, da solo o congiuntamente con Trebbiano Toscano e Canaiolo Bianco (Art. 2.1). Il disciplinare usa qui il termine generico 'Malvasia', senza specificare la sottovarietà - a differenza del Carmignano DOCG, il cui Art. 2.1 indica specificamente 'Malvasia del Chianti' (v. carmignano.json): trascritto cosi' com'e' nel testo, non uniformato per non introdurre un'equivalenza non dichiarata dalla fonte.
Art. 2.1: composizione ampelografica comune alle due tipologie 'Barco Reale di Carmignano' e 'Barco Reale di Carmignano' Rosato (quest'ultimo tradizionalmente noto come 'Vin Ruspo', Art. 9.A2) - Sangiovese minimo 50%; Canaiolo Nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%; Trebbiano Toscano, Canaiolo Bianco e Malvasia, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%. Possono inoltre concorrere uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 10% del totale (Allegato 1: 46 vitigni complementari elencati, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite, D.M. 7 maggio 2004). Impalcatura ampelografica pressoche' identica a quella del Carmignano DOCG (v. carmignano.json), di cui il Barco Reale e' storicamente una denominazione 'di ricaduta': puo' essere ottenuto per scelta vendemmiale dalle uve idonee al Carmignano DOCG, o per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio di quest'ultimo (Art. 5.4). Vitigni complementari generici restano solo in questa nota (pitfall #2).
Viticultureup to 400 m
Art. 4.7: nelle annate favorevoli la produzione puo' eccedere il limite di 10 t/ha fino ad un massimo del 20% (fermo restando il limite di resa uva-vino), pena la decadenza del diritto alla DOC per tutto il prodotto oltre tale soglia. Art. 4.8: per le viti in coltura promiscua, la produzione ad ettaro va calcolata in rapporto al numero di piante e alla produzione per ceppo.