Bolgheri Sassicaia DOC
Shaded: the delimited Bolgheri Sassicaia production zone within Toscana.
- DOC since
- 1983
- Communes
- 1
- Wines
- 1
- Grapes
- 1
The wines 1
Bolgheri Sassicaia7 t/ha12%24 mo · 18 in wood
- Color
- rosso rubino intenso o granato
- Aroma
- vinoso, ricco ed elegante
- Taste
- asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 25 g/l
- Min natural alcohol
- 11.5%
Production zone1 commune · Livorno
Partly within the zone 1
Art. 3.1: non una porzione di comune generica ma una zona delimitata con precisione metrica (rilievo per punti cardinali e distanze in metri lungo strade poderali, fossi e confini aziendali), centrata sul Viale di San Guido/Podere Sassicaia e confinante con le tenute Ornellaia e Castello di Bolgheri, tutta interna al comune di Castagneto Carducci (provincia di Livorno) - la stessa zona su cui insiste la DOC 'Bolgheri' (v. bolgheri.json), di cui questa e' un sottoinsieme geografico molto piu' piccolo (confermato dallo shapefile Regione Toscana GEOscopio: il bounding box di 'BOLGHERI SASSICAIA' e' interamente contenuto in quello di 'BOLGHERI'). Nessun elenco di comuni applicabile: unico comune, delimitazione infra-comunale.
GrapesCabernet Sauvignon
- Cabernet SauvignonArt. 2.1: minimo 80%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 20% (49 vitigni complementari elencati in Allegato 1, un sottoinsieme degli 87 ammessi per la DOC 'Bolgheri').
Art. 1: la DOC 'Bolgheri Sassicaia' e' riservata esclusivamente al vino rosso - un'unica tipologia, senza le varianti bianco/rosato/superiore della DOC 'Bolgheri' propriamente detta (v. bolgheri.json). Art. 2.1: composizione ampelografica a base di Cabernet Sauvignon (minimo 80%), con eventuale completamento di altri vitigni a bacca rossa idonei alla Toscana fino ad un massimo del 20%, elencati nell'Allegato 1 (49 vitigni). Vitigni complementari generici restano solo in questa nota (pitfall #2).
Viticulture
Art. 5.4: oltre il 70% di resa uva/vino ma entro il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. Art. 5.2-5.3: esclusi i tagli con uve/mosti/vini esterni alla zona; ammesso l'arricchimento con mosti da vigneti iscritti alla DOC o con mosto concentrato rettificato.