Valpolicella DOC
Shaded: the delimited Valpolicella production zone within Veneto.
- DOC since
- 1968
- Communes
- 19
- Wines
- 6
- Grapes
- 3
The wines 6
Across every typology: max yield 12 t/ha.
Valpolicella11%—
- Min dry extract
- 18 g/l
- Min natural alcohol
- 10%
Superiore12%12 mo
- Min dry extract
- 20 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
Classico superiore12%12 mo
- Min dry extract
- 20 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
Valpantena superiore12%12 mo
- Min dry extract
- 20 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone19 communes · Verona
Partly within the zone 19
Art. 3.1: zona in tutto o in parte nei 19 comuni elencati, provincia di Verona — identica, comune per comune e parola per parola nella descrizione del confine (torrenti, quote, strade), alla zona di Amarone della Valpolicella, Valpolicella Ripasso e Recioto della Valpolicella: le quattro denominazioni derivano dalla stessa zona storica del 'Valpolicella' DOC 1968, rese autonome con lo stesso DM 24.03.2010 (art. 9 del presente disciplinare lo dichiara esplicitamente). Verificato anche geometricamente, non solo dedotto dal testo: il poligono estratto dallo shapefile regionale per 'VALPOLICELLA' (zona DOC) coincide vertice per vertice con quello di 'AMARONE VALPOLICELLA' (zona DOCG) — vedi data/geo/denominations/valpolicella.SOURCE.md. Nomi correnti ISTAT: il disciplinare (testo consolidato al DM 07.03.2014) usa ancora le forme abbreviate 'Negrar', 'Marano' e 'S. Ambrogio'; il comune di Negrar ha cambiato nome ufficiale in 'Negrar di Valpolicella' (L.R. Veneto approvata 29.01.2019, dopo referendum consultivo del 21.10.2018) — nome corrente riportato qui poiché post-disciplinare. 'Marano di Valpolicella' e 'Sant'Ambrogio di Valpolicella' sono le denominazioni comunali complete già in uso (il disciplinare stesso le scrive per esteso altrove nel testo, es. art. 3.3 'Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella'), non rinominazioni recenti. Due sotto-zone sono designabili come specificazione geografica aggiuntiva della stessa DOC (non denominazioni autonome, quindi assenti dal manifest come voci proprie): 'Valpantena' (art. 3.2, porzione dei comuni di Negrar di Valpolicella e Grezzana) e 'Classico' (art. 3.3, comuni di Negrar di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano — zona storica preesistente al Valpolicella DOC del 1968).
GrapesCorvina Veronese · Corvinone · Rondinella
- Corvina Veronese45%45%-95% (localmente detta anche 'Cruina' o 'Corvina'). È ammessa, in tale ambito, la presenza di Corvinone fino al 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina.
- CorvinoneAmmesso in sostituzione di una pari percentuale di Corvina Veronese, nella misura massima del 50% della quota Corvina (non è una percentuale aggiuntiva).
- Rondinella5%5%-30%.
Art. 2: composizione ampelografica di base identica a quella di Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella (le quattro denominazioni condividono lo stesso art. 2, reso autonomo dal medesimo DM 24.03.2010): Corvina Veronese (45-95%, con Corvinone ammesso fino al 50% in sostituzione di una pari quota di Corvina) e Rondinella (5-30%). Possono concorrere, fino a un massimo complessivo del 25%: uve a bacca rossa non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Verona (Registro nazionale delle varietà di viti, DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, Allegato 1), nella misura massima del 15% con un limite del 10% per ogni singolo vitigno; e uve di vitigni classificati autoctoni italiani (L. 82/06 art. 2) a bacca rossa idonei per la provincia di Verona, per il rimanente 10%. Queste due categorie sono generiche (elenco aperto rimandato al Registro nazionale/legge sugli autoctoni), non singole varietà nominate, quindi non compaiono come voci proprie in 'grapes'.
Viticulture
Art. 4.11: nelle annate favorevoli, i quantitativi possono essere riportati nei limiti dell'art. 4.10 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino. Art. 4.9: la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, può stabilire limiti temporanei all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOC 'Valpolicella Ripasso' — una clausola che lega esplicitamente le due denominazioni a livello di iscrizione vigneti.