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Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco DOCG

VenetoTreviso (province)
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Shaded: the delimited Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco production zone within Veneto.

DOCG since
2009
Communes
18
Wines
4
Grapes
9

The wines 4

Across every typology: max yield 13.5 t/ha · min natural alcohol 9.5%.

Asolo Prosecco o Asolo
Asolo Prosecco o Asolo frizzante10.5%
Color
giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine
Aroma
gradevole e caratteristico di fruttato
Taste
da secco ad amabile, fruttato, caratteristico
Min total acidity
5 g/l
Min dry extract
15 g/l
Asolo Prosecco spumante superiore o Asolo spumante
Asolo Prosecco spumante superiore o Asolo spumante con menzione «sui lieviti»
Production zone18 communes · Treviso

Entirely within the zone 3

CastelcuccoCornudaMonfumo

Partly within the zone 15

AsoloBorso del GrappaCaerano di San MarcoCavaso del TombaCrocetta del MontelloFonteGiavera del MontelloMaserMontebellunaNervesa della BattagliaPederobbaPieve del GrappaPossagnoSan Zenone degli EzzeliniVolpago del Montello

Art. 3, comma 1, lett. A (testo consolidato attuale, attraverso il DM 09.09.2024): zona che comprende PER INTERO il territorio di 3 comuni (Castelcucco, Cornuda, Monfumo) e IN PARTE quello di altri comuni, in provincia di Treviso, con un confine puntuale descritto per esteso (curva di livello 400 m s.l.m. sul lato Vicenza/Borso del Grappa/Crespano del Grappa/Possagno/Cavaso del Tomba/Pederobba). CORREZIONE PER FUSIONE COMUNALE (pitfall #4): il testo del disciplinare elenca ancora separatamente 'Crespano del Grappa' e 'Paderno del Grappa', ma questi due comuni si sono fusi nel nuovo comune di 'Pieve del Grappa' il 30.01.2019 (Legge Regionale Veneto n. 2 del 24.01.2019, BUR 29.01.2019) — riportati qui come un'unica voce corrente 'Pieve del Grappa' anziché due voci storiche, riducendo il conteggio dei comuni parziali da 16 (testo storico) a 15 (ISTAT corrente), totale 18 anziché 19. 'Caerano S. Marco' e 'S. Zenone degli Ezzelini' nel testo del disciplinare sono le forme abbreviate dei nomi ISTAT correnti 'Caerano di San Marco' e 'San Zenone degli Ezzelini', riportati qui per esteso; nessun'altra fusione amministrativa post-2014 riscontrata fra i restanti comuni della zona (ricerca mirata). TROVATA IDENTITÀ TESTUALE CON LA DOC SORELLA: l'Art. 3, comma 1, lett. A del disciplinare DOCG (nella sua forma attuale, dopo la modifica del 2014 che ha aggiunto 'Crespano del Grappa' e la 'curva di livello 400 m.s.l.m.') è ORA PAROLA PER PAROLA IDENTICO all'Art. 3.A della DOC sorella 'Montello Asolo o Asolo Montello' — stessi 18 comuni (post-fusione), stesso confine descritto — e quindi, per estensione, anche alla DOCG 'Montello rosso o Montello' (il cui Art. 3 è anch'esso identico). LIMITE NOTO DELLO SHAPEFILE UFFICIALE (segnalato in _veneto_region.SOURCE.md — gli shapefile regionali non sono stati rigenerati dopo il 2011-2012): il poligono digitalizzato per QUESTA DOCG proviene dalla riga 'COLLI ASOLANI PROSECCO' (codice A044, atto 'D. M. 04/02/2010'), cioè PRECEDENTE alla modifica del 2014 che ha allargato il testo della zona A per farla combaciare con quello della DOC 'Montello Asolo'/DOCG 'Montello rosso' (atto 'D. M. 13/10/2011', già nella forma allargata). Verificato geometricamente con shapely: il poligono di questa DOCG è per il 99,999% contenuto nel poligono della DOC 'Montello Asolo' (simmetria quasi perfetta sul lato interno), ma copre solo l'85,2% dell'area di quest'ultima — un residuo geometrico del confine 2010 (più stretto), non digitalizzato di nuovo dopo la modifica testuale del 2014/2019. In altre parole: LA ZONA LEGALE ATTUALE è identica a quella della DOC/DOCG sorelle, ma IL POLIGONO qui pubblicato riflette ancora il confine 2010, più piccolo — trascritto così com'è (mai forzato a combaciare), coerentemente con la regola del rollout di non risolvere arbitrariamente le discrepanze fra fonti. Zona B (Art. 3, comma 1, lett. B): territorio amministrativo di 41 comuni della provincia di Treviso (Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, più i comuni della zona A), riservata esclusivamente alle uve Pinot bianco/nero/grigio e Chardonnay usate nella pratica correttiva per lo spumante — NON è una zona di produzione del Glera e non è la zona della DOCG in senso proprio (stesso pattern della 'zona C' di Conegliano Valdobbiadene). Art. 5, comma 1: la vinificazione è inoltre ammessa, oltre che nella zona A, nei comuni di Altivole, Crespano del Grappa (già confluito in Pieve del Grappa), Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo — comuni di sola deroga per la vinificazione, non parte della zona di produzione delle uve.

GrapesGlera · Verdiso · Bianchetta Trevigiana …
  • Glera85%Minimo (fino al 100%), Art. 2.1. Possono concorrere, fino a un massimo complessivo del 15% (da sole o congiuntamente), le uve di Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
  • VerdisoNel gruppo di varietà minori ammesse fino a un massimo complessivo del 15% (Art. 2.1).
  • Bianchetta TrevigianaNel gruppo di varietà minori ammesse fino a un massimo complessivo del 15% (Art. 2.1).
  • PereraNel gruppo di varietà minori ammesse fino a un massimo complessivo del 15% (Art. 2.1).
  • Glera LungaNel gruppo di varietà minori ammesse fino a un massimo complessivo del 15% (Art. 2.1) — varietà distinta dalla Glera comune, iscritta separatamente al Registro nazionale delle varietà di vite.
  • Pinot BiancoAmmesso solo per la 'pratica tradizionale correttiva' della cuvée da spumantizzare (Art. 2.2, Art. 5, comma 9), da uve della più ampia zona B (Art. 3, comma 1, lett. B — 41 comuni della provincia di Treviso), fino al 15% congiunto con Pinot nero/Pinot grigio/Chardonnay, purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino da Glera.
  • Pinot NeroAmmesso solo per la 'pratica tradizionale correttiva' della cuvée da spumantizzare (Art. 2.2, Art. 5, comma 9), da uve della zona B — stesso limite del 15% congiunto di cui sopra.
  • Pinot GrigioAmmesso solo per la 'pratica tradizionale correttiva' della cuvée da spumantizzare (Art. 2.2, Art. 5, comma 9), da uve della zona B — stesso limite del 15% congiunto di cui sopra.
  • ChardonnayAmmesso solo per la 'pratica tradizionale correttiva' della cuvée da spumantizzare (Art. 2.2, Art. 5, comma 9), da uve della zona B — stesso limite del 15% congiunto di cui sopra.

Art. 2.1: vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15% (da sole o congiuntamente) le uve di Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. Art. 2.2 e Art. 5, comma 9: per la sola preparazione della cuvée da spumantizzare è inoltre consentita la 'pratica tradizionale correttiva' con vini da uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay (da sole o congiuntamente, fino al 15%), provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi nella più ampia zona B (Art. 3, comma 1, lett. B — non la zona A del Glera), purché il prodotto finale contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera. Nessuna categoria generica di 'altri vitigni idonei non nominati' — tutte le varietà ammesse sono nominate esplicitamente.

Viticulture
Min planting density3,000 vines/ha
Training systemEsclusivamente spalliera semplice; la Regione può consentire forme diverse se migliorative della gestione del vigneto senza effetti negativi sulle caratteristiche delle uve (Art. 4, comma 2).
Max grape yield13.5 t/ha
Min natural alcohol9.5%

Art. 4, comma 4: tolleranza del 20% sulla resa in annate favorevoli, fermi i limiti di resa uva/vino; la quota eccedente non può in ogni caso essere destinata a vini IGT con riferimento al nome Glera né a spumante varietale con lo stesso nome. Limitatamente alle tipologie spumante, in annate particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, può destinare l'esubero massimo del 20% a 'riserva vendemmiale' per la stessa denominazione (meccanismo che ha sostituito, nella versione consolidata attuale, il precedente 'aumento della resa massima ad ettaro' della versione 2009-2011 del disciplinare). I mosti/vini eccedenti la resa massima di 13,5 t/ha restano bloccati sfusi fino a disposizione regionale (Art. 4, comma 4, ultimo capoverso; Art. 5, commi 9-10). NOVITÀ RISPETTO AD ALTRE DENOMINAZIONI VENETE DI QUESTO ROLLOUT: l'Art. 5, comma 4 impone ora l'OBBLIGO DI IMBOTTIGLIAMENTO ALL'INTERNO DELLA ZONA di produzione/vinificazione (motivato dal disciplinare stesso con la salvaguardia della qualità, l'origine e l'efficacia dei controlli, ai sensi del Reg. UE n. 34/2019) — con deroga per le imprese che dimostrino di aver già imbottigliato la DOP per almeno due annate, anche non continuative, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'obbligo. Non riscontrato in nessuna delle denominazioni venete costruite nei chunk precedenti di questo rollout.

Legalsince 2009 · Valoritalia S.r.l.
DOCG since2009
DOCG decreeDM 17.07.2009
DOC since1977
DOC decreeDPR 27.06.1977 (riconosciuta nell'ambito della DOC 'Montello e Colli Asolani')
Current decreeDM 09.09.2024 (modifica ordinaria che non modifica il documento unico)
Gazzetta UfficialeGU 218 - 17.09.2024; eAmbrosia 26.09.2024
Control bodyValoritalia S.r.l. (Via San Gaetano 74, 36016 Thiene VI)
ModificationsDPR 27.06.1977 (DOC 'Montello e Colli Asolani') - GU 304 del 08.11.1977DM 17.07.2009 (DOCG 'Colli Asolani Prosecco' o 'Asolo Prosecco') - GU 173 del 28.07.2009DM 04.02.2010 - GU 39 del 17.02.2010DM 30.11.2011 - GU 295 del 20.12.2011 (sito Mipaaf)DM 07.03.2014 (sito Mipaaf) — proposta di modifica poi confluita nelle modifiche successive: rinomina proposta in 'Asolo - Prosecco', resa massima 12→13,5 t/ha, ampliamento zona A con aggiunta di Crespano del Grappa/curva di livello 400 m.s.l.m., etichettatura transitoria autorizzata con Decreto 03.11.2014DM 12.07.2019 - GU 171 del 23.07.2019; rettificato con DM 01.08.2019 - GU 197 del 23.08.2019Reg. UE di esecuzione n. 2023/1412 del 29.06.2023 - GUUE L170 del 06.07.2023 (modifica non minore + cambio nome in 'Asolo Prosecco' o 'Asolo')DM 09.09.2024 - GU 218 del 17.09.2024 (modifica ordinaria; eAmbrosia 26.09.2024)

Producers 16

Other Veneto denominations