Rosso di Montalcino DOC
Shaded: the delimited Rosso di Montalcino production zone within Toscana.
- DOC since
- 1983
- Communes
- 1
- Wines
- 2
- Grapes
- 1
The wines 2
Across every typology: max yield 9 t/ha · min alcohol 12% · min natural alcohol 11.5%.
At consumptionrosso rubino intenso
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone1 commune · Siena
Entirely within the zone 1
Art. 3.1: le uve devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino, in provincia di Siena - stesso comune e stesso testo, quasi parola per parola, della DOCG 'Brunello di Montalcino' sorella. Art. 3.3 lo rende esplicito: i vigneti iscritti allo schedario viticolo della DOCG 'Brunello di Montalcino' sono utilizzabili anche per produrre vino DOC 'Rosso di Montalcino'; viceversa il vino può essere ottenuto per passaggio di classificazione ('declassamento') dal Brunello in corso di elaborazione (Art. 5.4/5.45) - il classico rapporto 'DOC di declassamento' della DOCG sorella, stesso pattern già visto con Rosso di Montepulciano/Vino Nobile di Montepulciano. Confermato anche dalla geometria: shapefile Regione Toscana GEOscopio byte-identico tra 'ROSSO DI MONTALCINO' e 'BRUNELLO DI MONTALCINO' (stesso poligono, 7.201 vertici, stesso bounding box 11.349837,42.9579915,11.5899675,43.1128975).
GrapesSangiovese
- Sangiovese100%localmente detto, a Montalcino, 'Brunello'
Art. 2.1: vino monovitigno, ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno Sangiovese (denominato, a Montalcino, 'Brunello') - identica base ampelografica della DOCG 'Brunello di Montalcino' sorella (v. brunello-di-montalcino.json). Nessuna varietà complementare ammessa.
Viticultureup to 600 m
Art. 3.5: la resa massima di uva per ettaro non può superare il 30% del massimale al terzo anno di impianto e il 70% al quarto anno; dal quinto anno può essere rivendicato il 100%. Art. 5.2: resa massima uva/vino 70%; oltre il 70% ma entro il 75% l'eccedenza perde il diritto alla DOC, oltre quel limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. Art. 4.4: tolleranza del 20% sulla resa uva/ettaro in annate favorevoli, fermi restando i limiti della resa uva/vino.