Valpolicella Ripasso DOC
Shaded: the delimited Valpolicella Ripasso production zone within Veneto.
- DOC since
- 2010
- Communes
- 19
- Wines
- 6
- Grapes
- 3
The wines 6
Across every typology: max yield 12 t/ha.
Valpolicella Ripasso12.5%
- Min dry extract
- 24 g/l
- Min natural alcohol
- 10%
Superiore13%
- Min dry extract
- 26 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
Classico superiore13%
- Min dry extract
- 26 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
Valpantena superiore13%
- Min dry extract
- 26 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone19 communes · Verona
Partly within the zone 19
Art. 3.1: zona in tutto o in parte nei 19 comuni elencati, provincia di Verona — identica, comune per comune e parola per parola nella descrizione del confine, alla zona di Valpolicella, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella: le quattro denominazioni derivano dalla stessa zona storica del 'Valpolicella' DOC 1968, rese autonome con lo stesso DM 24.03.2010. Verificato anche geometricamente: il poligono estratto dallo shapefile regionale per 'VALPOLICELLA RIPASSO' coincide vertice per vertice con quello di 'VALPOLICELLA' e di 'AMARONE VALPOLICELLA' — vedi data/geo/denominations/valpolicella-ripasso.SOURCE.md. Nomi correnti ISTAT: 'Negrar' → 'Negrar di Valpolicella' (L.R. Veneto approvata 29.01.2019, post-disciplinare); 'Marano di Valpolicella' e 'Sant'Ambrogio di Valpolicella' sono le denominazioni comunali complete già in uso nel testo stesso del disciplinare (es. art. 3.3). Due sotto-zone designabili come specificazione geografica aggiuntiva della stessa DOC (non denominazioni autonome): 'Valpantena' (art. 3.2, porzione dei comuni di Negrar di Valpolicella e Grezzana) e 'Classico' (art. 3.3, comuni di Negrar di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano).
GrapesCorvina Veronese · Corvinone · Rondinella
- Corvina Veronese45%45%-95% (localmente detta anche 'Cruina' o 'Corvina'). È ammessa, in tale ambito, la presenza di Corvinone fino al 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina.
- CorvinoneAmmesso in sostituzione di una pari percentuale di Corvina Veronese, nella misura massima del 50% della quota Corvina (non è una percentuale aggiuntiva).
- Rondinella5%5%-30%.
Art. 2: base ampelografica identica a Valpolicella, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella (le quattro denominazioni condividono lo stesso art. 2): Corvina Veronese (45-95%, con Corvinone ammesso fino al 50% in sostituzione di una pari quota di Corvina) e Rondinella (5-30%). Possono concorrere, fino a un massimo complessivo del 25%: uve a bacca rossa non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Verona (Registro nazionale delle varietà di viti, DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, Allegato 1), nella misura massima del 15% con un limite del 10% per ogni singolo vitigno; e uve di vitigni classificati autoctoni italiani (L. 82/06 art. 2) a bacca rossa idonei per la provincia di Verona, per il rimanente 10%. Categorie generiche, non singole varietà nominate, quindi non compaiono come voci proprie in 'grapes'. Nota di processo: il vino 'Valpolicella Ripasso' non è un blend ampelografico distinto da 'Valpolicella' — la sua composizione varietale in vigneto è la stessa; ciò che lo distingue è il metodo di rifermentazione sulle vinacce (vedi 'aging.note' e 'at_consumption.note').
Viticulture
Art. 4.9: la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, può stabilire limiti temporanei all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare proprio alla DOC 'Valpolicella Ripasso' (stesso testo dell'art. 4.9 di Valpolicella, qui autoreferenziale). Art. 4.11: nelle annate favorevoli, tolleranza del 20% oltre i limiti dell'art. 4.10, fermi i limiti di resa uva/vino.