Barbera d'Alba DOC
Everyday and Superiore reds from Barbera grown in the Alba zone of the Langhe.
Shaded: the delimited Barbera d'Alba production zone within Piemonte.
- DOC since
- 1970
- Communes
- 54
- Wines
- 4
- Grapes
- 1
The wines 4
Across every typology: max yield 10 t/ha · min alcohol 12% · min natural alcohol 11%.
At consumptionrosso rubino
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone54 communes · Cuneo
Entirely within the zone 41
Partly within the zone 13
Art. 3: zona di produzione delle uve costituita dall'intero territorio di 41 comuni (communes_full) e in parte dal territorio di altri 13 comuni (communes_partial), tutti in provincia di Cuneo (Piemonte). Il testo del disciplinare abbrevia alcuni nomi con 'S.' (S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero); qui riportati per esteso (Santa/Santo). La linea di delimitazione esatta della porzione 'in parte' e' descritta nel disciplinare per punti quota, corsi d'acqua e tracciati stradali (testo integrale di oltre due pagine, non riprodotto qui; vedi disciplinare originale, Art. 3). Zona approvata originariamente con DPR 27.05.1970.
GrapesBarbera · Nebbiolo
Art. 2: vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera dall'85% al 100%; Nebbiolo (varieta' complementare non obbligatoria) da 0 a 15%. Il valore 'pct' qui riportato per Barbera e' la percentuale MINIMA consentita (85%); quello per Nebbiolo e' la percentuale MASSIMA consentita (15%).
Viticultureup to 650 m · Controspalliera
Art. 4, comma 3 e Art. 5, comma 2. Resa max uva e resa uva/vino (70%, 7.000 l/ha = 70 hl/ha) sono le stesse per 'Barbera d'Alba' e 'Barbera d'Alba' Superiore; l'unica differenza fra le due tipologie e' il titolo alcolometrico minimo (vedi campi '_superiore'). Con la menzione 'vigna' la resa massima scende a 9 t/ha (63 hl/ha di vino) e il titolo alcolometrico minimo naturale sale (11,50% per la base, 12,00% per la Superiore). Per vigneti giovani (3-6 anno d'impianto) l'Art. 4.3 prevede rese scalari crescenti (5,4 / 6,3 / 7,2 / 8,1 t/ha), non modellate qui come campi separati.