Valdarno di Sopra DOC
Shaded: the delimited Valdarno di Sopra production zone within Toscana.
- DOC since
- 2011
- Communes
- 14
- Wines
- 44
- Grapes
- 16
The wines 44
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Bianco11.5%
- Color
- giallo paglierino
- Aroma
- fine, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 18 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Rosso12%
- Color
- rosso rubino più o meno intenso
- Aroma
- fine, fruttato
- Taste
- secco, pieno, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 20 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Chardonnay11.5%
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- fine, intenso, fruttato e floreale
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 18 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Sauvignon11.5%
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- fine, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 18 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Orpicchio11.5%
- Color
- da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso
- Aroma
- delicato, intenso, fruttato, talvolta sapido
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 17 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Trebbiano11.5%
- Color
- da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso
- Aroma
- delicato, intenso e floreale
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 17 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Sangiovese12%
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- floreale e fruttato
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 21 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Merlot12%
- Color
- rosso rubino intenso
- Aroma
- intenso, fruttato, complesso
- Taste
- secco, pieno, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 21 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Cabernet Sauvignon11.5%
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- fine, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 18 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Syrah12%
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- profumi di piccoli frutti rossi e spezie
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 21 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Ciliegiolo12%
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- fruttato e vinoso
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 21 g/l
Val d'Arno di Sopra (o Valdarno di Sopra) Pugnitello12%
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- intenso, fruttato
- Taste
- secco, armonico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 21 g/l
Production zone14 communes · Arezzo
Entirely within the zone 13
Partly within the zone 1
Art. 3.1 (testo 2024): 'l'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Civitella in Val di Chiana, Castelfranco-Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi, Laterina-Pergine Valdarno e la parte del Comune di Arezzo compresa tra il confine dei comuni di Civitella, Laterina-Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi e la riva sinistra del Canale Maestro della Chiana e del Fiume Arno, fino al confine del comune di Capolona, della provincia di Arezzo e nell'intero territorio dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno, della Provincia di Firenze' - 10 comuni interamente in provincia di Arezzo + 1 comune parzialmente in provincia di Arezzo (il capoluogo stesso) + 3 comuni interamente in provincia di Firenze, per un totale di 14 comuni. ESPANSIONE TERRITORIALE REALE rispetto al testo 2011/2014 (che elencava solo 12 comuni, tutti in provincia di Arezzo, senza includere ne' il Comune di Arezzo stesso ne' alcun comune della provincia di Firenze): la modifica ordinaria DM 26.06.2024 ha aggiunto la 'parte fiorentina del Valdarno di Sopra fino al Comune di Reggello' (Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno) e una porzione del Comune di Arezzo, oltre ad abolire le due sottozone geografiche 'Pietraviva' (6 comuni: Cavriglia, Montevarchi, Bucine, San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana) e 'Pratomagno' (6 comuni: Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Laterina) che il vecchio disciplinare consentiva come menzioni aggiuntive facoltative. VERIFICA FUSIONI COMUNALI (pitfall #4): il testo 2024 del disciplinare USA GIA' CORRETTAMENTE i nomi comunali post-fusione - 'Castelfranco-Piandiscò' (fusione 2014 di Castelfranco di Sopra + Pian di Scò, gia' comuni distinti nel vecchio testo 2011/2014 e nelle due sottozone abolite), 'Laterina-Pergine Valdarno' (fusione 2019 di Laterina + Pergine Valdarno, gia' comuni distinti nel vecchio testo) e 'Figline e Incisa Valdarno' (fusione 2014 di Figline Valdarno + Incisa in Val d'Arno) - nessuna correzione di toponimo necessaria da parte di questa sessione, a differenza di altri casi di questo rollout dove il testo del disciplinare non era stato aggiornato dopo una fusione. 'Rignano sull'Arno' non risulta oggetto di alcuna fusione.
GrapesChardonnay · Trebbiano Toscano · Malvasia Bianca Lunga …
- ChardonnayDal 40 all'80% nella tipologia Bianco (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Chardonnay e Chardonnay riserva, con saldo fino al 15% di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla Toscana (Art. 2.1).
- Trebbiano ToscanoFino ad un massimo del 50% (insieme alla Malvasia Bianca Lunga) nella tipologia Bianco (Art. 2.1). Concorre, per almeno il 40% insieme a Malvasia Bianca Lunga e/o Sauvignon, alla Vendemmia Tardiva bianca; per almeno il 60% insieme a Malvasia Bianca Lunga, al Vin Santo (Art. 2.1). Minimo 85% nella propria tipologia monovarietale 'Trebbiano' (il disciplinare precisa 'da Trebbiano Toscano'), con saldo fino al 15% di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla Toscana.
- Malvasia Bianca LungaFino ad un massimo del 50% (insieme al Trebbiano Toscano) nella tipologia Bianco; concorre alla Vendemmia Tardiva bianca (con Trebbiano Toscano e/o Sauvignon, almeno il 40% insieme) e al Vin Santo (con Trebbiano Toscano, almeno il 60% insieme) (Art. 2.1). Minimo 85% nella propria tipologia monovarietale Malvasia Bianca Lunga (anche riserva), con saldo fino al 15%.
- SauvignonFino ad un massimo del 10% nella tipologia Bianco (introdotto dalla modifica DM 26.06.2024, prima assente dal blend); concorre alla Vendemmia Tardiva bianca (con Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca Lunga, almeno il 40% insieme) (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Sauvignon e Sauvignon riserva, con saldo fino al 15%.
- MerlotDal 40 all'80% nella tipologia Rosso (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Merlot e Merlot riserva, con saldo fino al 15% di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla Toscana.
- SangioveseConcorre, e/o con Cabernet Sauvignon e/o Syrah e/o Cabernet Franc, fino ad un massimo del 50% nella tipologia Rosso (Art. 2.1). Minimo 85% nella tipologia Rosato Spumante di Qualità. Concorre alla Vendemmia Tardiva nera (con Canaiolo Nero e/o Syrah, almeno il 40% insieme). Minimo 80% nel Vin Santo Occhio di Pernice. Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Sangiovese, Sangiovese riserva e Sangiovese rosato, con saldo fino al 15%.
- Cabernet SauvignonConcorre, e/o con Sangiovese e/o Syrah e/o Cabernet Franc, fino ad un massimo del 50% nella tipologia Rosso (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva, con saldo fino al 15%.
- Cabernet FrancConcorre, e/o con Sangiovese e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah, fino ad un massimo del 50% nella tipologia Rosso - spazio ampliato dalla modifica DM 26.06.2024 (prima il Cabernet Franc non compariva nel blend del Rosso). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Cabernet Franc, Cabernet Franc riserva e Cabernet Franc rosato, con saldo fino al 15%.
- SyrahConcorre, e/o con Sangiovese e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc, fino ad un massimo del 50% nella tipologia Rosso; concorre anche alla Vendemmia Tardiva nera (con Sangiovese e/o Canaiolo Nero, almeno il 40% insieme) (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Syrah e Syrah riserva, con saldo fino al 15%.
- OrpicchioNon compare nei blend Bianco/Rosso: solo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva), con saldo fino al 15% di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla Toscana (Art. 2.1). Vitigno autoctono raro del Valdarno, tra le varieta' 'rivalorizzate' citate esplicitamente in Art. 9.A2 insieme a Chardonnay, Sauvignon, Malvasia e Trebbiano.
- Malvasia NeraSolo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva), con saldo fino al 15% (Art. 2.1). Il testo 2024 la nomina semplicemente 'Malvasia nera' senza ulteriore qualificazione varietale; il vecchio testo (sottozona 'Pietraviva', DM 13.06.2011, abolita dalla modifica 2024) la definiva esplicitamente come proveniente 'da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi' - le due varieta' MASAF-registrate distinte con questo nome (a differenza del caso Groppello di 'Val di Magra', qui la fonte storica della stessa denominazione chiarisce che si intendono entrambe, non una sola in modo ambiguo).
- Canaiolo NeroConcorre alla Vendemmia Tardiva nera (con Sangiovese e/o Syrah, almeno il 40% insieme) (Art. 2.1). Minimo 85% nelle tipologie monovarietali Canaiolo Nero e Canaiolo Nero riserva, con saldo fino al 15%.
- Pinot NeroNon compare nei blend Bianco/Rosso: solo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva), con saldo fino al 15% (Art. 2.1).
- PugnitelloNon compare nei blend Bianco/Rosso: solo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva e rosato), con saldo fino al 15% (Art. 2.1). Vitigno autoctono toscano riscoperto, gia' vitigno di riferimento anche nell'ex sottozona 'Pietraviva'/'Pratomagno' (abolite dalla modifica 2024).
- CiliegioloNon compare nei blend Bianco/Rosso: solo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva), con saldo fino al 15% (Art. 2.1).
- Foglia TondaNon compare nei blend Bianco/Rosso: solo tipologia monovarietale, minimo 85% (anche riserva), con saldo fino al 15% (Art. 2.1). Vitigno autoctono toscano minore, introdotto tra le tipologie riconosciute dalla modifica ordinaria DM 26.06.2024 (non presente nel testo 2011/2014).
Denominazione-ombrello a 44 etichette distinte (Art. 1.1, testo consolidato alla modifica ordinaria DM 26.06.2024, GU Serie Generale n.160 del 10.07.2024): 'categoria vino' con 20 nomi di tipologia ciascuno declinabile anche riserva e/o rosato/Vendemmia Tardiva a seconda del vitigno (Bianco, Rosso, Malvasia Bianca Lunga, Chardonnay, Sauvignon, Orpicchio, Trebbiano, Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malvasia nera, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Pinot Nero, Pugnitello, Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice) piu' una 'categoria vino spumante di qualita'' (Rosato). Rivoluzione quasi totale del disciplinare rispetto al testo 2011/2014 (DM 13.06.2011, ultima consolidazione DM 07.03.2014, ancora l'unica versione esposta da catalogoviti.politicheagricole.it al momento di questa ricerca): soppresse le due sottozone 'Pietraviva' e 'Pratomagno' (Allegati 1/2 del vecchio testo); introdotto il Sauvignon nel blend Bianco (fino al 10%) e ampliato il ruolo del Cabernet Franc nel blend Rosso; introdotte ex novo le tipologie Orpicchio, Trebbiano (monovarietale), Malvasia Nera, Canaiolo Nero, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Pinot Nero, Pugnitello, Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Vendemmia Tardiva bianca/nera e Rosato Spumante di Qualita' (nessuna di queste esisteva come tipologia della denominazione 'madre' nel testo 2011/2014, dove Vin Santo/Pugnitello/Malvasia nera/Canaiolo nero esistevano SOLO nelle due sottozone oggi abolite); soppressa la vecchia tipologia 'bianco Spumante'/'rosato Spumante' generica, sostituita dalla sola 'Rosato Spumante di Qualita'' con metodo classico. Nessun Allegato con l'elenco dei vitigni complementari generici e' presente in questa versione del PDF (a differenza delle altre denominazioni toscane di questo rollout che riportano tipicamente un Allegato 1 da 85-87 varieta'): il testo si interrompe all'Art. 10 (organismo di controllo) - lacuna di fonte segnalata qui, non colmata per congettura, stesso trattamento gia' riservato al caso identico di 'Colli di Luni' (chunk precedente). Fonte primaria per questo intero file: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.160 del 10.07.2024, Allegato A (testo scansionato, senza layer testuale nativo - trascritto visivamente pagina per pagina) - v. sources per il dettaglio completo; il PDF catalogoviti.politicheagricole.it (id 2303) e il 'fascicolo tecnico' EU (t=stc, stesso id) restano entrambi fermi alla versione 2011/2014, quindi NON usati come fonte principale per i dati numerici/testuali di questo file, solo citati per confronto storico in sources.
Viticulturefrom 170 m
Art. 4.6 fissa, in tabella, una resa massima di uva/ettaro e un titolo alcolometrico naturale minimo DISTINTI per ciascuna delle 44 etichette di tipologia riconosciute (Art. 1.1): 11 t/ha uniformi per 40 delle 44 (tutte tranne Vin Santo/Vin Santo Occhio di Pernice e Vendemmia Tardiva bianca/nera, a 7,5 t/ha); il titolo alcolometrico naturale minimo varia invece ampiamente tra le tipologie (da 11,50% per i bianchi/rosati base a 16,00% per il Vin Santo, 'al termine dell'appassimento delle uve'). La resa massima dell'uva in vino (Art. 5.5) è uniforme al 70% per la quasi totalità delle tipologie, MA scende al 45% per la Vendemmia Tardiva (bianca e nera) e al 35%, senza diritto di tolleranze, per Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: nessun campo è quindi promosso a valore flat (pitfall #3), dettaglio completo in viticulture.yield_by_typology. Nessuna cifra di produzione massima di vino in hl/ettaro dichiarata dal disciplinare. A differenza della maggioranza delle denominazioni toscane di questo rollout, l'ARRICCHIMENTO DEI MOSTI E DEI VINI NON È CONSENTITO per nessuna tipologia (Art. 5.2: 'Non è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1') e la pratica della dolcificazione è vietata per tutti i vini (Art. 5.3) - entrambe regole insolitamente restrittive rispetto alle altre DOC toscane già costruite in questo rollout. Tolleranza del 20% sulla resa uva/ettaro in annate favorevoli (Art. 4.7); tolleranza del 5% sulla resa uva/vino oltre il limite dichiarato, tramite colmatura con vini della stessa tipologia (Art. 5.4). Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti: 0% il I e II anno vegetativo, 60% il III, 100% dal IV anno (Art. 4.8).