Valcalepio DOC
Shaded: the delimited Valcalepio production zone within Lombardia.
- DOC since
- 1976
- Communes
- 51
- Wines
- 3
- Grapes
- 7
The wines 3
Bianco9 t/ha11.5%
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- delicato, caratteristico
- Taste
- secco, armonico, caratteristico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 18 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
Moscato passito6.5 t/ha17%
- Color
- rosso rubino più o meno carico che può tendere al cerasuolo con riflessi granata
- Aroma
- delicato, aromatico, intenso, caratteristico
- Taste
- dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla
- Min total acidity
- 5.5 g/l
- Min dry extract
- 22 g/l
- Max residual sugar
- 80 g/l
- Min natural alcohol
- 11.5%
Production zone51 communes · Bergamo
Entirely within the zone 10
Partly within the zone 41
CASO PARTICOLARE — nessun elenco comuni nel disciplinare stesso. Come Lambrusco Mantovano DOC (stesso rollout), l'Art. 3 di questo disciplinare delimita la zona ESCLUSIVAMENTE per un lunghissimo tracciato metrico-descrittivo (torrenti, quote altimetriche, confini comunali, mulattiere, strade provinciali/statali/comunali, ferrovie — il più lungo e dettagliato di questo intero chunk), con due zone interne escluse (attorno a Palazzago/Monte Picco/Cascina Posvolta e attorno a Mapello/Ambivere/Pontida), senza mai fornire un elenco di comuni con relativa distinzione interi/in parte. L'elenco qui riportato è stato ricostruito da una fonte secondaria indipendente (assovini.it, scheda 'Valcalepio DOC'), che fornisce esplicitamente una lista di 10 comuni 'a territorio intero' e 41 comuni 'a territorio parziale' (51 totali) — non trascritto dal disciplinare, flag esplicito per trasparenza, stesso metodo già applicato a Lambrusco Mantovano DOC (stesso rollout). Cross-check di plausibilità: il forte overlap fra questo elenco e quello di Terre del Colleoni o Colleoni DOC (stesso rollout, 71 comuni) è atteso e coerente, poiché entrambe le denominazioni coprono la stessa più ampia fascia collinare bergamasca (Valcalepio essendone un sottoinsieme storicamente più ristretto e di più antico riconoscimento, 1976 contro 2011). FUSIONI COMUNALI POST-2014 IN PROVINCIA DI BERGAMO — VERIFICATE: le uniche due fusioni dal 2014 (Val Brembilla, Sant'Omobono Terme) non coinvolgono alcun comune di questo elenco (stessa verifica già effettuata per Terre del Colleoni o Colleoni, stesso rollout). Superficie: 22.051,79 ha (ETTARI, geoportale Regione Lombardia, CODICE B179X) / 22.067,47 ha calcolati geodeticamente su un MultiPolygon a 3 parti (20.296,45 ha + 962,07 ha + 808,95 ha) — nessuna delle 3 parti scartata come sliver (tutte ben sopra la soglia dei 50.000 m²); le due parti minori si situano immediatamente a nord-ovest della parte principale (area Ponteranica/Sorisole/Villa d'Almè), plausibilmente frammenti reali del confine estremamente articolato descritto dall'Art. 3, non artefatti di digitalizzazione.
GrapesCabernet Sauvignon · Merlot · Pinot Bianco …
- Cabernet SauvignonDal 25% al 60% per la tipologia 'rosso' (anche riserva), insieme al Merlot (Art. 2).
- MerlotDal 40% al 75% per la tipologia 'rosso' (anche riserva), insieme al Cabernet Sauvignon (Art. 2).
- Pinot BiancoInsieme allo Chardonnay, congiuntamente dal 55% all'80% per la tipologia 'bianco' (Art. 2).
- ChardonnayInsieme al Pinot Bianco, congiuntamente dal 55% all'80% per la tipologia 'bianco' (Art. 2).
- Pinot GrigioDal 20% al 45% per la tipologia 'bianco' (Art. 2).
- Moscato di ScanzoNel disciplinare 'Moscato di Scanzo e/o Moscato' al 100% per la tipologia 'Moscato passito' (Art. 2) — stessa varietà autoctona rossa unica del comune di Scanzorosciate già alla base della DOCG 'Scanzo o Moscato di Scanzo' (stesso rollout, chunk 2).
- Moscato BiancoNel disciplinare, il bare 'Moscato' (in alternativa o congiuntamente al Moscato di Scanzo) al 100% per 'Moscato passito' (Art. 2) — interpretato come Moscato Bianco, la varietà Moscato generica di riferimento in assenza di ulteriore qualificazione, coerente con l'uso comune nei disciplinari lombardi/italiani; non esplicitamente disambiguato dal testo, trattamento analogo (non un'invenzione, un'inferenza ragionevole documentata) ai casi di 'Malvasia'/'Trebbiano' bare già incontrati in questo rollout.
Art. 2: 'rosso' (anche riserva) — Cabernet Sauvignon dal 25% al 60%, Merlot dal 40% al 75%. 'bianco' — Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55% all'80%, Pinot grigio dal 20% al 45%. 'Moscato passito' — Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%. Nessuna facoltà di altri vitigni complementari indicata per nessuna delle 3 tipologie (a differenza della maggior parte delle altre DOC lombarde di questo rollout) — composizione ampelografica chiusa. Cross-check dal geoportale Regione Lombardia (MapServer 'Aree_Pregio_Viti_Vinicolo', layer DOC, CODICE B179X): campi VITIGNI e COD_VIT entrambi vuoti per questa denominazione — nessun cross-check varietale disponibile da questa fonte.
Viticulture
Ammesso un supero di produzione fino al 20% nelle annate eccezionalmente favorevoli, riportato entro i limiti tramite accurata cernita delle uve (Art. 4). È vietata ogni pratica di forzatura (Art. 4). Per 'Moscato passito', le uve devono essere sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti, per un periodo non inferiore a 21 giorni — protratto oltre se necessario per raggiungere il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 17,00% vol (Art. 4). Le uve destinate a 'Moscato passito' integrato dal nome di uno dei 6 comuni dell'Art. 7 comma 7 (Gandosso, Grumello del Monte, Cenate Sotto, Torre de' Roveri, Albano Sant'Alessandro, Carobbio degli Angeli) devono essere oggetto di specifica denuncia annuale, con destinazione delle uve espressamente indicata nei registri di cantina (Art. 4) — un meccanismo di tracciabilità comunale opzionale distinto dal sistema aperto 'vigna' di altre DOC lombarde di questo rollout, più vicino nello spirito ai 10 nomi enumerati dell'Allegato A di Riviera del Garda Classico DOC (stesso rollout) ma qui applicabile solo al Moscato passito. La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore (Art. 4).