Vernaccia di San Gimignano DOCG
Shaded: the delimited Vernaccia di San Gimignano production zone within Toscana.
- DOCG since
- 1993
- Communes
- 1
- Wines
- 3
- Grapes
- 1
The wines 3
Across every typology: max yield 9 t/ha · min alcohol 11.5% · min natural alcohol 10.5%.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone1 commune · Siena
Entirely within the zone 1
Art. 3.1: le uve devono provenire da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano, in provincia di Siena (nessuna porzione infra-comunale esplicitamente esclusa nel disciplinare, a differenza di Vino Nobile di Montepulciano). Art. 9: territorio collinare tra 67 e 629 m s.l.m. (altitudine dei vigneti 70-500 m secondo la stessa sezione), soglia normativa di 500 m data invece dall'art. 4.2. Primo vino italiano ad ottenere la DOC (1966, art. 9.C), seguito dalla DOCG nel 1993.
GrapesVernaccia di San Gimignano
- Vernaccia di San Gimignano85%minimo (art. 2.1-2.2); vitigno registrato a se' stante, distinto da altre uve chiamate 'Vernaccia' altrove in Italia (es. Vernaccia di Oristano, Vernaccia di Serrapetrona/Vernaccia Nera - vitigni geneticamente diversi, non sinonimi) - vedi art. 9.C del disciplinare
Art. 2.2: possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Non e' consentito l'impiego di Traminer, Moscato Bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 10%. Art. 2.3, Allegato 1: 29 vitigni complementari idonei elencati (Albana, Albarola, Ansonica, Biancone, Canaiolo Bianco, Chardonnay, Clairette, Durella, Fiano, Grechetto, Greco, Livornese Bianca, Malvasia Bianca Lunga, Manzoni Bianco, Marsanne, Orpicchio, Petit Manseng, Pinot Bianco, Riesling Italico, Riesling Renano, Roussane, Sauvignon, Semillon, Trebbiano Toscano, Verdea, Verdello, Verdicchio Bianco, Vermentino, Viogner).
Viticultureup to 500 m
Art. 4.7: produzione massima per ceppo differenziata per data di impianto - 3,0 kg/ceppo per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del disciplinare attuale; 4,0 kg/ceppo per impianti tra il 9 luglio 1993 (DOCG) e l'entrata in vigore del testo attuale; 5,0 kg/ceppo per impianti anteriori al 9 luglio 1993. Art. 4.6: entrata in piena produzione dal 4° anno vegetativo (60% della produzione massima consentito al 3° anno).