Soave Superiore DOCG
Shaded: the delimited Soave Superiore production zone within Veneto.
- DOCG since
- 2001
- Communes
- 12
- Wines
- 3
- Grapes
- 3
The wines 3
Across every typology: max yield 10 t/ha · min natural alcohol 11%.
Soave Superiore12%
- Color
- giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro
- Aroma
- ampio, caratteristico floreale
- Taste
- pieno e delicatamente amarognolo; nei prodotti maturati in legno può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia
Classico12%
- Color
- giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro
- Aroma
- ampio, caratteristico floreale
- Taste
- pieno e delicatamente amarognolo; nei prodotti maturati in legno può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia
Riserva12.5%
- Color
- giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro
- Aroma
- ampio, profondo, anche con note di vaniglia
- Taste
- rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale; nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone12 communes · Verona
Partly within the zone 12
Art. 3.A: zona in tutto o in parte nei 12 comuni elencati, provincia di Verona, con un confine puntuale descritto per esteso; comprende inoltre esplicitamente i rilievi collinari del Monte Rocca e del Monte Gazzo (Comune di Caldiero) e del Monte Bisson (Comune di Soave), delimitati su cartografia dedicata in scala 1:2.000 allegata al disciplinare. Sotto-zona 'Classico' (art. 3.B): porzione dei soli comuni di Soave e Monteforte d'Alpone, zona storica riconosciuta con DM 23.10.1931 (GU n. 289 del 16.12.1931) — è una specificazione geografica della stessa DOCG, non una denominazione autonoma, quindi assente dal manifest come voce propria. Clausola transitoria (art. 3, ultimo comma): hanno inoltre diritto alla DOCG i vigneti del restante territorio della DOC 'Soave' le cui uve, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore del DM 29.10.2001, siano state prodotte in quantità annuale non superiore al massimo storico di riferimento, purché già conformi ai requisiti dell'art. 4 commi 3 e 5.
GrapesGarganega · Trebbiano di Soave · Chardonnay
- Garganega70%minimo (fino al 100%).
- Trebbiano di SoaveDetto anche 'nostrano' nel disciplinare (qualificatore locale, non un vitigno distinto). Insieme allo Chardonnay, massimo complessivo 30%.
- ChardonnayInsieme al Trebbiano di Soave, massimo complessivo 30%.
Art. 2: Garganega almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay, da soli o congiuntamente, massimo 30%. All'interno di tale 30% possono concorrere, fino a un massimo del 5%, uve di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Verona — categoria generica (non un vitigno nominato), quindi non ha una propria voce in 'grapes'.
Viticulture
Art. 4: resa massima 10 t/ha in coltura specializzata, riportabile fino al 20% oltre il limite in annate eccezionalmente favorevoli tramite accurata cernita delle uve. La Regione Veneto può fissare annualmente un limite inferiore. I conduttori possono, in alternativa, rivendicare per le stesse uve la denominazione 'Soave' o 'Soave Classico' DOC.