Scanzo o Moscato di Scanzo DOCG
Shaded: the delimited Scanzo o Moscato di Scanzo production zone within Lombardia.
- DOCG since
- 2009
- Communes
- 1
- Wines
- 1
- Grapes
- 1
The wines 1
Scanzo o Moscato di Scanzo7 t/ha17%24 mo
- Color
- rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati
- Aroma
- delicato, intenso, persistente, caratteristico
- Taste
- dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 24 g/l
- Min natural alcohol
- 12%
Production zone1 commune · Bergamo
Partly within the zone 1
Art. 3: zona in provincia di Bergamo, limitata ai terreni vocati del solo Comune di Scanzorosciate — non l'intero territorio comunale: il confine è descritto puntualmente in senso orario a partire da ovest (Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino a Via Piave/località Negrone, Via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, Via Fanti), escludendo esplicitamente i terreni pianeggianti del comune. Zona più piccola fra tutte le DOCG costruite finora in questo rollout (811,70 ha secondo il geoportale regionale, dei quali solo una frazione è realmente vitata sui pendii scoscesi). Nessuna fusione comunale riscontrata per Scanzorosciate.
GrapesMoscato di Scanzo
- Moscato di Scanzo100%Base ampelografica esclusiva (100%, Art. 2) — vitigno autoctono a bacca rossa coltivato unicamente nel territorio del Comune di Scanzorosciate (BG), da cui prende il nome. Non è un sinonimo locale di un altro Moscato già presente in questo dataset (es. Moscato Bianco): il disciplinare lo tratta come varietà a sé, monovitigno esclusivo di questa denominazione, senza alcuna percentuale di altre uve ammessa.
Art. 2: composizione ampelografica aziendale 100% Moscato di Scanzo — denominazione monovarietale, nessun'altra uva ammessa nel blend.
Viticulture
Art. 5.2: l'appassimento delle uve dopo la raccolta deve avvenire in locali idonei (anche termo-idrocondizionati, anche con ventilazione forzata) fino al raggiungimento di un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore a 21 giorni e comunque fino al raggiungimento della soglia zuccherina indicata. Le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono avvenire esclusivamente nel Comune di Scanzorosciate (Art. 5.1). È vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione (Art. 4.4).