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Regions Denominations Grapes Producers Cuisine Products

Prosecco DOC

VenetoBelluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza (province)
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Shaded: the delimited Prosecco production zone within Veneto.

DOC since
2009
Wines
4
Grapes
9

The wines 4

Prosecco18 t/ha10.5%
Color
giallo paglierino
Taste
da secco ad amabile, fresco e caratteristico
Min natural alcohol
9.5%
Spumante18 t/ha11%
Color
giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente
Taste
da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico
Min natural alcohol
9%
Spumante rosé11%
Color
rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente
Taste
da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico
Min natural alcohol
9%
Frizzante18 t/ha10.5%
Color
giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine
Taste
da secco ad amabile, fresco e caratteristico
Min natural alcohol
9%
At consumption
Min total acidity4.5 g/l
Min dry extract14 g/l
Aromafine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza

Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.

Production zoneBelluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza

DOC INTERREGIONALE — QUESTO FILE RAPPRESENTA SOLO LA PORZIONE VENETA DELLA ZONA. Art. 3: a differenza di quasi tutte le altre denominazioni venete di questo rollout (zona delimitata da un confine puntuale o da un elenco di comuni), la zona di produzione del Prosecco DOC è definita per INTERE PROVINCE: 'le uve... devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza' — 9 province complessive a cavallo di due regioni, 5 in Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza) e 4 in Friuli-Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine). Il campo 'communes' resta vuoto perché la zona non è delimitata per comuni ma per intere province — centinaia di comuni sarebbero coinvolti. VERIFICATO GEOMETRICAMENTE (non assunto) che lo shapefile ufficiale della Regione Veneto copre SOLO la porzione veneta: test point-in-polygon con shapely contro i 9 capoluoghi di provincia conferma che tutti e 5 i capoluoghi veneti (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza) ricadono dentro il poligono, mentre tutti e 4 i capoluoghi friulani (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) ricadono nettamente fuori (12-53 km di distanza, non rumore di digitalizzazione) — stessa situazione di 'Colli di Luni' nel rollout Toscana (DOC interregionale Toscana/Liguria, shapefile regionale che copre solo la porzione di propria competenza, vedi data/denominations/colli-di-luni.json). L'area del poligono (13.494 km²) corrisponde da vicino alla somma delle 5 province venete (~13.420 km²), confermando che rappresenta l'intero territorio amministrativo delle 5 province venete, non un sottoinsieme più piccolo. Il poligono per la porzione Friuli-Venezia Giulia NON è incluso in questo file — richiederebbe la fonte geodati ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, non ricercata in questa sessione (fuori ambito per un chunk Veneto), segnalata qui per una futura sessione che costruisca le denominazioni del Friuli-Venezia Giulia. Art. 7.2-7.3 consente inoltre la menzione facoltativa 'provincia di Treviso'/'Treviso' o 'provincia di Trieste'/'Trieste' (quest'ultima aggiunta da una modifica successiva al 2014) in etichetta, se uve/vinificazione/imbottigliamento avvengono interamente in quella provincia — sotto-menzioni geografiche di provenienza, non sotto-zone geometricamente delimitate a sé; lo shapefile veneto porta comunque una riga separata 'PROSECCO TREVISO' (zona A) per questa sotto-menzione, non estratta in questo file (fuori ambito, disponibile per una sessione futura).

GrapesGlera · Verdiso · Bianchetta Trevigiana …
  • Glera85%Vitigno base. Nelle tipologie «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante: minimo 85% (fino al 100%), con saldo fino al 15% (da soli o congiuntamente) degli altri 8 vitigni idonei elencati in Art. 2. Nella tipologia «Prosecco» spumante rosé: minimo 85% e MASSIMO 90% (non fino al 100% — quota vincolata dal Pinot Nero obbligatorio, v. sotto).
  • VerdisoUno degli 8 vitigni complementari ammessi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%, nelle tipologie «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante (Art. 2.1); non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • Bianchetta TrevigianaUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1); non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • PereraUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1); non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • Glera LungaUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1) — varietà distinta dalla Glera comune, iscritta separatamente al Registro nazionale delle varietà di vite; non ammessa nella tipologia spumante rosé.
  • ChardonnayUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1); inoltre utilizzabile, insieme a Pinot Bianco/Pinot Grigio/Pinot Nero vinificato in bianco, per la pratica enologica di aggiunta regolata dall'Art. 2.2 e 5.6 (fino al 15% nelle partite destinate a spumante/frizzante, da vigneti dedicati iscritti in apposita sezione dello schedario viticolo). Non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • Pinot BiancoUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1), con la stessa pratica di aggiunta regolata dagli Art. 2.2/5.6 di cui sopra. Non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • Pinot GrigioUno degli 8 vitigni complementari ammessi, stesso limite del 15% di cui sopra (Art. 2.1), con la stessa pratica di aggiunta regolata dagli Art. 2.2/5.6 di cui sopra. Non ammesso nella tipologia spumante rosé.
  • Pinot NeroDoppio ruolo distinto nel disciplinare. Vinificato IN BIANCO: uno degli 8 vitigni complementari ammessi fino al 15% nelle tipologie «Prosecco»/spumante/frizzante (Art. 2.1), con la stessa pratica di aggiunta Art. 2.2/5.6. Vinificato IN ROSSO: componente OBBLIGATORIA, minimo 10% e massimo 15%, esclusivamente nella tipologia «Prosecco» spumante rosé (introdotta dal DM 31.07.2020), insieme a Glera 85-90% (Art. 2.1 terzo comma, Art. 2.3, Art. 5.7) — periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni (Art. 5.4).

Art. 2: tre tipologie (Prosecco, spumante, frizzante) condividono la stessa base — Glera minimo 85% (fino al 100%), saldo fino al 15% di 8 vitigni complementari nominati (Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero vinificato in bianco). La quarta tipologia, «Prosecco» spumante rosé (introdotta dal DM 31.07.2020, GURI 200 dell'11.08.2020 — assente dal disciplinare originario 2009-2019), ha una base ampelografica completamente diversa e più rigida: Glera 85-90% + Pinot Nero vinificato in rosso 10-15%, nessun altro vitigno ammesso. Nessuna categoria generica di 'altri vitigni idonei non nominati' in nessuna delle 4 tipologie — tutte le varietà complementari sono nominate esplicitamente (a differenza di Bardolino/Soave).

Viticulture
Min planting density2,300 vines/ha
Training systemSpalliera semplice e doppia obbligatoria per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del disciplinare; carica massima di 80.000 gemme per ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse (Art. 4.3).

Art. 4.6: tabella con resa massima di uva per ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo distinti per tipologia — 18 t/ha per Prosecco/spumante/frizzante e per la componente Glera dello spumante rosé, ma solo 13,5 t/ha per la componente Pinot Nero dello spumante rosé (unico caso in questo rollout di un limite di resa differenziato PER VITIGNO all'interno della stessa tipologia, non solo per tipologia) — entrambi i campi restano null a livello flat, dettaglio in *_by_typology. Tolleranza del 20% sulla resa in annate eccezionalmente favorevoli tramite cernita; le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia possono, di concerto, fissare limiti inferiori o ulteriori destinazioni d'uso, e in annate favorevoli aumentare la resa fino al 20% per la 'riserva vendemmiale' (Art. 4.7). Resa massima uva/vino finito AGGIORNATA al 75% (Art. 5.5) — un cambiamento reale rispetto al testo base 2009/2014 (che fissava il 70%, con soglia di decadenza parziale al 75% e totale all'80%): il testo consolidato più recente (dal DM 19.06.2023) sposta la soglia piena al 75%, mantenendo la decadenza totale all'80% — verificato confrontando la copia base catalogoviti (70%) con l'archivio bulk MASAF corrente (75%), non un refuso di trascrizione.

Legalsince 2009 · Valoritalia S.r.l.
DOC since2009
DOC decreeDM 17.07.2009
Current decreeDM 22.09.2025 (modifica ordinaria)
Gazzetta UfficialeGURI n. 227 del 30.09.2025; pubblicazione GUUE C 2025/6773 del 23.12.2025
Control bodyValoritalia S.r.l. (Via San Gaetano 74, 36016 Thiene VI), nominata esplicitamente nel testo del disciplinare fino alla versione consolidata al 2016. La versione consolidata più recente (dal DM 08.08.2019 in poi) NON nomina più l'organismo nel testo dell'Art. 10, rimandando genericamente a 'l'organismo delegato, designato dal Ministero... indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli' — cambiamento di formulazione riportato letteralmente, non colmato assumendo che l'organismo sia rimasto lo stesso.
ModificationsDM 17.07.2009 (DOC) - GURI 173 del 28.07.2009DM 20.09.2010 - GURI 226 del 27.09.2010DM 15.10.2010 - GURI 263 del 10.11.2010DM 30.11.2011 - GURI 295 del 20.12.2011 (sito Masaf)DM 07.03.2014 (sito Masaf)DM 28.07.2014 - GURI 183 del 08.08.2014DM 17.11.2014 - GURI 275 del 26.11.2014Provvedimento Ministeriale 26.10.2015 (autorizzazione al Consorzio di tutela per l'etichettatura transitoria delle produzioni conformi alla proposta di modifica dell'epoca — introduceva la 'riserva vendemmiale' Art. 4 comma aggiuntivo e la pratica di aggiunta uve complementari Art. 5.6; reperito nella copia catalogoviti ma NON elencato nell'intestazione della versione MASAF corrente — riportato letteralmente qui, non risolto arbitrariamente)DM 07.12.2016 - GURI 294 del 17.12.2016 (modifica Art. 8 confezionamento: ammesso dispositivo di rivestimento della bottiglia di colore unico; reperito nella copia catalogoviti ma NON elencato nell'intestazione della versione MASAF corrente — stessa nota di cui sopra)DM 08.08.2019 - GURI 199 del 26.08.2019 (GUUE C 2019/412 del 09.12.2019)DM 31.07.2020 - GURI 200 dell'11.08.2020 (GUUE C 2020/362 del 28.10.2020) — introduce la tipologia «Prosecco» spumante rosé (Glera 85-90% + Pinot Nero vinificato in rosso 10-15%), assente dal disciplinare fino a questa modificaDM 19.06.2023 - GURI 148 del 27.06.2023 (e-Ambrosia 05.10.2023) — riformula Art. 4.3 (densità di impianto/forme di allevamento) e aggiorna Art. 5.5 (resa uva/vino, 70%→75%)DM 22.09.2025 - GURI 227 del 30.09.2025 (GUUE C 2025/6773 del 23.12.2025)

Producers 13

Other Veneto denominations