Marca Trevigiana IGT
Shaded: the delimited Marca Trevigiana production zone within Veneto.
- Wines
- 7
- Grapes
- 34
The wines 7
Across every typology: max yield 25 t/ha.
Rosso Novello11%
- Min dry extract
- 17 g/l
Art. 2: 'bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante' — 7 tipologie di base. Nessuna tipologia passito (a differenza della IGT 'Veneto' gemella, stesso rollout). Oltre a queste, l'Art. 2 ammette la specificazione di uno o due nomi di vitigno idoneo su qualunque tipologia, esclusi novello per la sola specificazione (i vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello) e il Pinot grigio (escluso dalla specificazione dal 2017) — insieme combinatorio aperto non enumerabile come tipologie singole.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zoneTreviso (intero territorio provinciale)
ZONA DEFINITA PER L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE DI TREVISO, NON PER COMUNI — Art. 3: 'La zona di produzione delle uve... comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto' — l'intera provincia, senza eccezioni, struttura identica alla IGT 'Verona o Provincia di Verona o Veronese' (stesso rollout) ma per Treviso. GEOMETRIA UFFICIALE VERIFICATA: riga propria e diretta nello shapefile ufficiale ZONE IGT della Regione Veneto ('MARCA TREVIGIANA', codice C089, zona X, atto D.M. 21/07/2009, G.U. 173 del 28/07/2009). Area del poligono ufficiale: 2.478,0 km2 (calcolo geodesico pyproj.Geod), bbox lon 11.743-12.685 / lat 45.531-46.083 — coerente con l'estensione reale della provincia di Treviso (~2.477 km2 ISTAT), confermando che il poligono digitalizzato rappresenta l'intera provincia. ZONA DI VINIFICAZIONE PIÙ AMPIA (Art. 5): oltre ai comuni confinanti con la zona di produzione, sono esplicitamente ammessi anche 'il comune di Pramaggiore, ricadente nella confinante Provincia di Venezia, e i comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti nella confinante Provincia di Pordenone' (Friuli-Venezia Giulia) — clausola nominale con 4 comuni specifici extra-provinciali, riportata qui in prosa (non in 'communes_partial', che riguarda la zona di PRODUZIONE delle uve ex Art. 3, non quella di vinificazione ex Art. 5). È inoltre ammessa l'elaborazione dei vini frizzanti in tutta la Regione Veneto e nella limitrofa Regione Friuli Venezia Giulia, a condizione di uso tradizionale nelle 5 campagne precedenti al 31.12.2012 (clausola transitoria).
GrapesChardonnay · Manzoni Bianco · Malvasia Istriana …
- ChardonnayVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Manzoni BiancoDisciplinare: 'I.M. 6.0.13' — nome di registro MASAF per l'incrocio Manzoni bianco (Riesling renano x Pinot bianco). Soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Malvasia IstrianaDisciplinare: 'Malvasia (da Malvasia istriana)' — canonicizzata al nome di registro MASAF, coerente con lo stesso trattamento già applicato a Valdadige/Garda (stesso rollout).
- Muller ThurgauVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Pinot BiancoSoglia di resa ridotta a 19 t/ha quando usato in specificazione varietale (Art. 4).
- Pinot GrigioSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4); dal 2017 ESCLUSO dalla specificazione varietale in etichetta (Art. 7, modifica autorizzata con Decreto Prot. 55773 del 19.07.2017) — stessa dinamica e stessa data della modifica gemella delle IGT 'Veneto'/'Verona' (stesso rollout), motivata dalla contestuale tutela della DOP 'Delle Venezie'. Resta varietà idonea alla coltivazione e può concorrere, senza nome in etichetta, ai vini bianchi generici, con resa dedicata di 19 t/ha quando destinato esclusivamente a tali vini (Art. 4).
- GleraVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2) — il vitigno del Prosecco, ampiamente coltivato nella Marca Trevigiana.
- Riesling RenanoSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Riesling ItalicoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- SauvignonSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4). Nome riportato come da disciplinare (sinonimo ufficiale di registro 'Sauvignon Blanc').
- Traminer AromaticoDisciplinare: 'Traminer' — canonicizzato al nome di registro MASAF 'Traminer Aromatico' (varietà a bacca rosata usata per vini aromatici); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- VerdisoVarietà autoctona trevigiana nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Verduzzo FriulanoDisciplinare: 'Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)' — le due varietà, distinte nel Registro nazionale, sono qui riportate come due voci separate anziché un'unica voce composita (pitfall #1).
- Verduzzo TrevigianoVedi nota su Verduzzo Friulano — varietà autoctona trevigiana distinta, ammessa alternativamente o congiuntamente sotto la designazione 'Verduzzo'.
- Cabernet FrancUno dei tre vitigni ammessi (con Cabernet Sauvignon e Carmenère) per il blend 'Cabernet' (Art. 2); soglia di resa ridotta a 19 t/ha in specificazione varietale (Art. 4).
- Cabernet SauvignonUno dei tre vitigni ammessi per il blend 'Cabernet' (Art. 2), stesso doppio ruolo di Cabernet franc e Carmenère.
- FranconiaVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2) — nome di registro MASAF usato in Italia per il vitigno noto altrove come Blaufränkisch/Lemberger.
- Incrocio Manzoni 2.15Disciplinare: 'I.M. 2.15' — incrocio Glera x Cabernet franc creato dal prof. Luigi Manzoni (Conegliano), sinonimo di registro MASAF 'Manzoni Rosso'; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4). Varietà distinta da 'Malbech' nonostante l'elenco dell'Art. 2 le riporti adiacenti senza virgola separatrice ('I.M.2.15 Malbech') — verificato tramite schede di registro MASAF separate (codice 109 per I.M. 2.15/Manzoni Rosso, codice 127 per Malbech).
- MalbechVarietà a bacca nera distinta dal vero Malbec bordolese e da Incrocio Manzoni 2.15 (vedi nota precedente) — nome di registro MASAF proprio (scheda 127), non incluso nell'elenco delle rese ridotte dell'Art. 4 (resta a 25 t/ha).
- MarzeminoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- MerlotVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Pinot NeroDisciplinare: 'Pinot nero (anche vinificato in bianco)' — ammesso anche come base per spumanti/bianchi da vinificazione in bianco; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Raboso PiaveDisciplinare: 'Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese)' — le due varietà, distinte nel Registro nazionale, sono qui riportate come due voci separate (pitfall #1). Vitigno autoctono trevigiano storico.
- Raboso VeroneseVedi nota su Raboso Piave — varietà distinta ammessa alternativamente o congiuntamente sotto la designazione 'Raboso'.
- Refosco dal Peduncolo RossoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Tocai FriulanoDisciplinare: 'Tai (da Tocai friulano)' — 'Tai' è il sinonimo ufficiale di registro MASAF (scheda 235) riservato all'etichettatura in Veneto dal 2008, a seguito della composizione della disputa con l'Ungheria sulla denominazione 'Tokaji' ('Friulano' è il sinonimo usato in Friuli-Venezia Giulia, 'Tuchì' in Lombardia) — canonicizzato al nome di registro.
- CarmenèreTerzo vitigno ammesso per il blend 'Cabernet' (Art. 2), oltre a essere eleggibile in purezza; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- SyrahSoglia di resa ridotta a 15 t/ha, la più bassa fra tutte le varietà nominate (Art. 4).
- Marzemina BiancaVarietà autoctona a bacca bianca (nonostante il nome, distinta dal Marzemino a bacca nera); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- ReboIncrocio Merlot x Teroldego creato da Rebo Rigotti; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Petit VerdotSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Glera LungaVarietà distinta da Glera nel Registro nazionale, ammessa come voce separata per la specificazione varietale (Art. 2).
- Manzoni RosaDisciplinare: 'Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50)' — soglia di resa la più bassa fra tutte le varietà nominate (12 t/ha, Art. 4).
- Manzoni MoscatoDisciplinare: 'Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25)' — soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
Art. 2 (testo consolidato con la modifica del 2017): i vini 'Marca Trevigiana' bianco/rosso/rosato generici devono provenire da vigneti composti, in ambito aziendale, da 'uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Treviso' secondo l'Allegato 1 (elenco aperto, non riversato per intero in 'grapes[]', pitfall #2). A differenza delle IGT ombrello 'Veneto'/'Verona' (stesso rollout, che deferiscono integralmente all'Allegato 1 senza nominare varietà operativamente), l'Art. 2 di 'Marca Trevigiana' elenca però esplicitamente e nominalmente 33 varietà eleggibili alla specificazione varietale in etichetta al minimo 85% — tutte riportate qui in 'grapes[]' poiché nominate direttamente nel corpo operativo del disciplinare, non filler descrittivo. Il saldo fino al 15% può provenire da qualunque altra varietà idonea alla provincia di Treviso (Allegato 1, elenco aperto). Ammessa la designazione bi-varietale (due nomi di vitigno, in ordine decrescente di apporto, minoritario non inferiore al 15%, Art. 2, con le condizioni aggiunte dalla modifica 2017: stesso vino, stessa dimensione/colore dei caratteri). Nella preparazione del vino 'Cabernet' concorrono disgiuntamente o congiuntamente Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère (Art. 2).
Viticulture
Art. 5: nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche; zona di vinificazione estesa oltre l'Art. 3, v. zone.note.