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Coste della Sesia DOC

PiemonteVercelli e Biella (province)

Regional denomination along the Sesia river in northern Piedmont's Vercelli-Biella area.

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Shaded: the delimited Coste della Sesia production zone within Piemonte.

DOC since
1996
Communes
17
Wines
6
Grapes
4

The wines 6

Rosso
Rosato
Bianco
Nebbiolo o Spanna
Croatina
Vespolina

Art. 1 elenca esattamente le sei tipologie sopra riportate. Le tre tipologie con indicazione di vitigno (Nebbiolo o Spanna, Croatina, Vespolina) possono essere accompagnate dalla menzione facoltativa "vigna" + toponimo o nome tradizionale, a determinate condizioni di resa/gradazione e di separazione in cantina (Art. 4.4, Art. 7.3): questo non genera una tipologia distinta ai fini dell'elenco. Non esiste alcuna tipologia "riserva": l'Art. 7.1 vieta espressamente in etichetta gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e simili. E' ammessa la scelta vendemmiale reciproca con la DOC "Piemonte" nelle tipologie rosso, rosato e bianco, per i vini interamente compresi nella zona di produzione (Art. 5.5-5.6). L'Art. 5.3 riconosce inoltre continuita' storica con la DOC(G) "Gattinara": chi era gia' autorizzato alla vinificazione/invecchiamento ai sensi del DPR 9 luglio 1967 (disciplinare Gattinara) mantiene tale facolta' anche per "Coste della Sesia".

Production zone17 communes · Vercelli e Biella

Entirely within the zone 17

GattinaraRoasioLozzoloSerravalle SesiaLessonaMasseranoBrusnengoCurinoVilla del BoscoSostegnoCossatoMottalciataCandeloQuaregnaCerreto CastelloValdengoVigliano Biellese

Art. 3: intero territorio di 4 comuni in provincia di Vercelli (Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia) e 13 comuni in provincia di Biella (Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo, Vigliano Biellese), per un totale di 17 comuni, nessuno parziale, unica zona per tutte e sei le tipologie. Le operazioni di vinificazione devono avvenire nei comuni sopra elencati (Art. 5.1); l'imbottigliamento/condizionamento deve invece avvenire nell'intero territorio della regione Piemonte, per salvaguardare qualita', origine e controlli (Art. 5.2, Reg. CE 607/2009), fatte salve autorizzazioni individuali preesistenti fuori zona (D.Lgs. 61/2010 art. 10 commi 3-4, Allegato 2). Sono inoltre consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento a chi gia' possedeva l'autorizzazione di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 9 luglio 1967 (riconoscimento della DOC Gattinara) - Art. 5.3.

GrapesNebbiolo · Croatina · Vespolina …
  • Nebbiolo50%localmente detto Spanna. minimo per "Coste della Sesia" rosso e rosato (fino al 50% altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte, iscritti al Registro Nazionale delle varieta' di vite, elencati nell'allegato 1 del disciplinare); minimo 85% per la tipologia monovarietale "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna (fino al 15% altri vitigni non aromatici idonei al Piemonte).
  • Croatina85%minimo per la tipologia monovarietale "Coste della Sesia" Croatina; fino al 15% altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte.
  • Vespolina85%minimo per la tipologia monovarietale "Coste della Sesia" Vespolina; fino al 15% altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte.
  • Erbaluce100%unico vitigno ammesso per "Coste della Sesia" bianco (Art. 2).

Art. 2: "Coste della Sesia" e' una DOC ombrello che copre sei tipologie con basi ampelografiche diverse. "Coste della Sesia" rosso e rosato: Nebbiolo (Spanna) minimo 50%, con facolta' di completare fino a un massimo del 50% con altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte e iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino (D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti), elencati nell'allegato 1 del disciplinare. Le tre tipologie monovarietali "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna, Croatina e Vespolina richiedono ciascuna un minimo dell'85% del vitigno nominato, con un margine massimo del 15% di altri vitigni non aromatici idonei al Piemonte. "Coste della Sesia" bianco e' invece riservato a Erbaluce in purezza (100%). Il testo dell'allegato 1 (elenco nominale dei vitigni complementari ammessi) non e' incluso come pagina leggibile nel PDF del disciplinare scaricato da catalogoviti (si veda SOURCE.md); il fascicolo tecnico ufficiale collegato alla stessa DOC (numero di fascicolo PDO-IT-A1138) riporta pero', alla sezione 6.a "Inventario delle principali varieta' di uve da vino", un elenco di 21 vitigni compatibile con quanto richiamato dall'Art. 2: Ancellotta, Aleatico, Barbera, Bonarda, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Croatina, Dolcetto, Erbaluce, Freisa, Gamay, Grignolino, Merlot, Nebbiolo, Neretta Cuneese, Petit Verdot, Pinot Nero, Sangiovese, Syrah, Uva Rara, Vespolina. IMPORTANTE: Barbera, Bonarda e Uva Rara compaiono in questo elenco come vitigni complementari ammessi (fino al 50%) nel taglio "Coste della Sesia" rosso/rosato, ma NON costituiscono tipologie DOC a se stanti: l'Art. 1 del disciplinare elenca solo sei tipologie (rosso, rosato, bianco, Nebbiolo o Spanna, Croatina, Vespolina) e non esistono le denominazioni "Coste della Sesia Barbera", "Coste della Sesia Bonarda" o "Coste della Sesia Uva Rara".

Viticulture200–600 m
Altitude200–600 m
Min planting density2,500 vines/ha

Art. 4.3: le rese massime di uva/ettaro e i titoli alcolometrici minimi naturali variano per tipologia (vedi max_yield_t_ha_by_typology / min_natural_alcohol_pct_by_typology): 10 t/ha e 11,00% vol per rosso, rosato, bianco e Croatina e Vespolina; 9 t/ha e 11,50% vol per Nebbiolo o Spanna. La resa uva/vino massima (Art. 5.4) e' invece uniforme al 70% per tutte le sei tipologie (max_yield_grape_to_wine_pct), ma la produzione massima di vino in hl/ha che ne deriva varia di conseguenza (vedi max_wine_hl_ha_by_typology): 70 hl/ha per rosso, rosato, bianco, Croatina e Vespolina; 63 hl/ha per Nebbiolo o Spanna. Non esiste alcuna resa/gradazione differenziata 'dopo invecchiamento' (nessuna tipologia riserva prevista: Art. 7.1 vieta tale menzione). Tolleranza di sovrapproduzione: nelle annate favorevoli la produzione globale puo' superare il limite di resa uva/ha fino al 20%, fermo restando il limite di resa uva/vino (Art. 4.5); oltre la resa uva/vino massima ma entro il 75% l'eccedenza perde il diritto alla DOC, oltre tale soglia decade il diritto alla denominazione per l'intera partita (Art. 5.4). La Regione Piemonte puo' fissare rese inferiori in annate sfavorevoli o per equilibrio di mercato, anche differenziate nell'ambito della zona (Art. 4.6, Art. 4.8); e' inoltre possibile destinare a questa DOC gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti sulla stessa area, previa autorizzazione regionale (Art. 4.5).

Legalsince 1996 · Agroqualita' S.p.A.
DOC since1996
DOC decreeDM 14.09.1996
Current decreeDM 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualita' e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Gazzetta UfficialeGU n. 227 del 27.09.1996
Control bodyAgroqualita' S.p.A. (Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma)
ModificationsDM 14.09.1996 (approvazione DOC) - GU 227 del 27.09.1996DM 17.02.1997 - GU 61 del 14.03.1997DM 04.10.2011 - GU 244 del 19.10.2011DM 30.11.2011 - GU 295 del 20.12.2011DM 07.03.2014 - pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualita' e Sicurezza Vini DOP e IGP

Producers 31

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