San Colombano al Lambro o San Colombano DOC
Shaded: the delimited San Colombano al Lambro o San Colombano production zone within Lombardia.
- DOC since
- 1984
- Communes
- 5
- Wines
- 2
- Grapes
- 5
The wines 2
Production zone5 communes · Milano
Partly within the zone 5
Art. 3: 'la zona collinare che comprende parte del territori amministrativi dei comuni di' San Colombano al Lambro (provincia di Milano), Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano (provincia di Lodi), Miradolo Terme e Inverno Monteleone (provincia di Pavia) — 'parte' esplicito per tutti, delimitato per tracciato dettagliato (strade provinciali/statali, cascine, rogge) piuttosto che un elenco esplicito interi/in parte comune per comune: l'intero elenco è riportato in 'communes_partial' (caratterizzazione conservativa, sempre vera, per la convenzione del pitfall #5), stesso trattamento di Botticino/Capriano del Colle/Cellatica/Garda Colli Mantovani DOC (stesso rollout). NOME CORRENTE ISTAT: il disciplinare scrive 'Inverno Monteleone' (senza 'e') nell'Art. 3, ma 'Inverno e Monteleone' (con 'e', grafia ufficiale corretta) nell'Art. 5 — incoerenza interna al disciplinare stesso, corretto qui in 'Inverno e Monteleone' (comune unico dal 1961, unione di Monteleone, soppresso nel 1872, con Inverno; nessuna fusione più recente). NOTA: la zona di VINIFICAZIONE (Art. 5) è più ampia e include anche il comune di Chignolo Po (provincia di Pavia), non compreso nella zona di produzione delle uve. Superficie: 1.848,64 ha (ETTARI, geoportale Regione Lombardia, CODICE B221X) / 1.850,06 ha calcolati geodeticamente — coerente con la superficie storica della collina di San Colombano (1.511 ha secondo il censimento Curti Pasini del 1938, citato nell'Art. 9a2, un'area leggermente inferiore alla zona DOC delimitata oggi).
GrapesCroatina · Barbera · Uva Rara …
- CroatinaDal 30% al 50% per la tipologia 'Rosso' (Art. 2).
- BarberaDal 25% al 50% per la tipologia 'Rosso' (Art. 2).
- Uva RaraFino a un massimo del 15% per la tipologia 'Rosso' (Art. 2).
- Chardonnay50%Minimo 50% per la tipologia 'Bianco' (Art. 2).
- Pinot Nero10%Minimo 10% per la tipologia 'Bianco' (Art. 2) — vinificato in bianco.
Art. 2: 'Rosso' — Croatina 30-50%, Barbera 25-50%, Uva Rara fino al 15%; possono inoltre concorrere altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Regione Lombardia, da sole o congiuntamente, fino a un massimo complessivo del 15% (testo descrittivo, non un vitigno nominato, pitfall #2). 'Bianco' — Chardonnay minimo 50%, Pinot nero minimo 10% (vinificato in bianco); possono inoltre concorrere altre uve a bacca bianca idonee, con esclusione dei vitigni aromatici, fino a un massimo complessivo del 15%. L'Art. 9a2 elenca inoltre i vitigni storicamente coltivati nella zona anche fuori dalla base ampelografica obbligatoria — Malvasia, Verdea, e più recentemente Riesling (Italico e Renano), Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Merlot — presumibilmente entro il margine facoltativo del 15%, non nominati singolarmente nell'Art. 2. Cross-check dal geoportale Regione Lombardia (MapServer 'Aree_Pregio_Viti_Vinicolo', layer DOC, CODICE B221X): campi VITIGNI e COD_VIT entrambi vuoti per questa denominazione — nessun cross-check varietale disponibile da questa fonte.
Viticulture
Ammesso un supero di produzione del 20% oltre i limiti fissati nelle annate favorevoli (Art. 4). Resa massima uva/vino 70% per tutte le tipologie: se superata ma non oltre il 75% l'eccedenza perde il diritto alla denominazione, oltre il 75% decade per l'intera partita (Art. 5). È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso purché non alteri la tipicità del vino (Art. 4). È consentito l'arricchimento di mosti/vini secondo le norme UE/nazionali; è ammessa la colmatura dei vini in invecchiamento obbligatorio con vini della stessa denominazione, stesso colore e varietà, non soggetti a invecchiamento obbligatorio, fino al 5% per l'intera durata dell'invecchiamento (Art. 5). La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore (Art. 4).