Rubino di Cantavenna DOC
Shaded: the delimited Rubino di Cantavenna production zone within Piemonte.
- DOC since
- 1970
- Communes
- 4
- Wines
- 3
- Grapes
- 3
The wines 3
Rubino di Cantavenna12%—
- Color
- rosso rubino chiaro
- Aroma
- vinoso con leggero profumo gradevole e caratteristico
- Taste
- asciutto, armonico e pieno
- Min total acidity
- 5 g/l
- Min dry extract
- 23 g/l
Riserva12.5%24 mo
- Color
- rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati
- Aroma
- fruttato, caratteristico
- Taste
- secco, armonico e strutturato
- Min total acidity
- 5 g/l
- Min dry extract
- 24 g/l
Superiore13%24 mo · 12 in wood
- Color
- rosso rubino intenso
- Aroma
- fruttato e caratteristico
- Taste
- secco, armonico e di struttura
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 25 g/l
Le tipologie Riserva e Superiore sono state introdotte con la modifica ordinaria approvata con DM 30.07.2025 (GU 186 del 12.08.2025), efficace in Italia dalla campagna vitivinicola 2025/2026; il testo previgente (fino al DM 07.03.2014, in vigore per oltre un decennio) prevedeva un'unica tipologia monolitica 'Rubino di Cantavenna' senza menzioni Riserva/Superiore. Ciascuna delle 3 tipologie puo' inoltre essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva facoltativa 'vigna' seguita dal toponimo (non trattata come tipologia separata in questo campo, ma come variante con propri valori leggermente piu' alti - v. viticulture e at_consumption).
Production zone4 communes · Alessandria
Entirely within the zone 4
Art. 3: 'l'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex Comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di Camino' - tutti in provincia di Alessandria. Cantavenna e' una frazione (non un comune autonomo) del comune di Gabiano; l'ex comune di Castel S. Pietro Monferrato e' stato incorporato nel comune di Camino, quindi la zona di produzione corrisponde oggi a 4 comuni amministrativi attuali (Gabiano, Moncestino, Villamiroglio, Camino), tutti per intero.
GrapesBarbera · Grignolino · Freisa
- Barbera
- GrignolinoDa solo o congiuntamente con Freisa, fino a un massimo del 25% (i due vitigni condividono un unico tetto combinato, non hanno una quota individuale distinta).
- FreisaDa solo o congiuntamente con Grignolino, fino a un massimo del 25% (i due vitigni condividono un unico tetto combinato, non hanno una quota individuale distinta).
Art. 2 (testo consolidato DM 30.07.2025, GU 186 del 12.08.2025): 'Barbera N. minimo 75%'; possono concorrere le varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%. Il documento unico (allegato B) precisa che la Barbera puo' arrivare fino al 100% ('minimo 75 che puo' arrivare al 100%'), incluso quindi il caso di Barbera in purezza (menzionato anche nell'art. 8, lettera A, come pratica recente: 'Negli ultimi anni, anche, con esempi di Barbera in purezza'). Il testo previgente (fino al DM 07.03.2014) fissava invece una fascia chiusa 'Barbera dal 75 al 90%' - la modifica del 2025 ha eliminato il tetto massimo dell'90%, ammettendo esplicitamente anche il 100% Barbera.